L’attivazione del percorso sperimentale integrato di Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE) è autorizzata presso le istituzioni scolastiche elencate nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, fermo restando il rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al decreto legislativo n. 81/2009.
L’attivazione decorre dall’anno scolastico 2023/2024.
Le istituzioni scolastiche autorizzate dal presente decreto all’attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE provvederanno a proporre il suddetto percorso nella fase delle iscrizioni degli studenti al 3° anno degli istituti tecnici.
Conclusa la fase delle iscrizioni e al termine della procedura di autorizzazione delle classi e di definizione dell’organico a cura dell’Ambito territoriale provinciale di riferimento, le istituzioni scolastiche autorizzate sono tenute a comunicare tempestivamente alla scrivente Direzione l’effettiva attivazione del percorso sperimentale integrato, inviando formale comunicazione, con l’indicazione del numero di classi costituite e degli studenti, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgosv@postacert.istruzione.it .
Ai fini della determinazione dell’organico di diritto, è fatto divieto di costituire classi articolate tra il percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE e altro percorso rientrante nell’offerta formativa dell’istituto scolastico.
Le istituzioni scolastiche autorizzate all’attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE sono tenute a mantenere aggiornata la sezione della Piattaforma SIDI dedicata ai percorsi del Sistema di gestione qualità per la formazione marittima anche per il suddetto percorso.
Nell’organizzazione del curricolo le istituzioni scolastiche garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni del decreto ministeriale n. 269/2021 e, in particolare, l’osservanza del quadro orario e del piano di studi (allegati 1 e 2 al decreto 269/2021) nonché delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 5 relative alla impossibilità di ammettere candidati esterni all’esame di Stato, ovvero di permettere passaggi in itinere di studenti provenienti da altri percorsi.
di CLAUDIO CASTAGNA
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