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CARTA DEL DOCENTE PER PRECARI CON CONTRATTO FINO AL 31 AGOSTO, ARRIVA L'ATTIVAZIONE AUTOMATICA

È attesa per fine novembre l’estensione dell’attivazione della carta del docente per i precari con contratto al 31 agosto


Dopo molte battaglie nei tribunali italiani i docenti precari, con contratto al 31 agosto 2024 ) per fine novembre si vedranno attribuire le 500 euro della "Carta del Docente". Attribuzione che avverrà in automatico.

Risultato ottenuto grazie ad una serie di sentenze favorevoli, arrivate nei confronti dei docenti precari che hanno fatto ricorso, hanno acceso i riflettori sul tema. In definitiva di fondamentale importanza è stata la sentenza 29961 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto a poter beneficiare del bonus da 500 euro a tutti gli insegnanti supplenti con contratto annuale. Ad oggi l’estensione resta confermata per il 2023 solo ai docenti precari con contratto al 31 agosto. In molti casi le ultime sentenze, oltre a riconoscere il diritto alla carta del docente a coloro che hanno presentato ricorso, stanno attribuendo anche gli interessi. Quindi lo Stato deve pagare ai docenti precari non solo la quota di € 500 per anno scolastico ma anche gli interessi su tale quota a decorrere dalla mancata attribuzione.


Per quanto riguarda i precari con contratto al 31 agosto, gli interessati, una volta attiva la procedura non dovranno fare nulla perché la carta del docente sarà disponibile anche per loro sull’apposita piattaforma. Il ministero avviserà circa l’attivazione del bonus e, presumibilmente, sulla piattaforma verrà data comunicazione sul giorno e l’ora della disponibilità del denaro.


SENTENZA NUMERO 29961, IN SINTESI - (DIRITTO RICONOSCIUTO AI DOCENTI PRECAR):

"La Sezione Lavoro – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) – ha affermato i seguenti principî di diritto:

  1. La Carta del Docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

  2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

  3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

  4. L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico."



di LA REDAZIONE


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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