ATA, procedura di accesso alle posizioni economiche. FAQ dell'Ufficio Sindacale CISL Scuola
- La Redazione
- 3 dic 2024
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L'ufficio sindacale della CISL Scuola nazionale ha predisposto un elenco di FAQ riguardanti la procedura di accesso alle posizioni economiche del personale ATA. Le domande raccolgono in sintesi i numerosissimi quesiti rivolti dai partecipanti all'assemblea sindacale del personale ATA svoltasi on line venerdì 22 novembre, nel corso della quale era stato impossibile dare risposta alle moltissime domande formulate. L'ufficio sindacale le ha visionate nei giorni successivi e sintetizzate nelle nove domande alle quali si dà ora risposta. Si tratta di quesiti non presenti tra quelli presi in considerazione nelle FAQ consultabili sul sito del Ministero.
1. D: Il Personale ATA neo assunto il 01/09/2024 può partecipare alla procedura?
R: Si. I requisiti per la partecipazione alla procedura sono:
Essere assunto a tempo indeterminato in un’area del personale ATA escluso i Funzionari e dell’elevata qualificazione;
Avere un’anzianità di servizio nell’area di attuale titolarità di almeno 5 anni; Se, il personale neo assunto possiede i requisiti di servizio può quindi partecipare alla procedura.
2. D: Il servizio prestato dal personale ex LSU successivamente internalizzato è valido ai fini della procedura?
R: NO. Il servizio oggetto di valutazione ovvero valido quale requisito di accesso è esclusivamente quello prestato nelle scuole statali ovvero alle dipendenze degli EE.LL. ante 2000, tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).
3. D: Il Personale appartenente all’area degli assistenti quante domande può produrre?
R: La domanda per tutti i profili è unica. Il personale può a propria scelta proporre un’unica istanza: per la I° o per la II° posizione economica.
4. D: Gli assistenti per fare domanda per la II° posizione economica devono già possedere la I° posizione economica?
R: NO. Il personale può optare indifferentemente per la I° o la II° posizione economica.
5. D: Il servizio prestato nelle scuole paritarie può essere oggetto di valutazione?
R: NO. Vale solo quello statale o quello prestato con rapporto di impiego con gli EE.LL. tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).
6. D: Il Personale collocato nelle graduatorie formulate sulla base della precedente disciplina e che abbia già effettuato il corso di formazione può partecipare alla nuova procedura?
R: Al personale collocato nella graduatoria formulata sulla base della precedente disciplina che abbia già superato il corso di formazione sarà attribuita, per scorrimento, la posizione economica con precedenza rispetto al restante personale.
7. D: Ai fini della valutazione del servizio, la tabella C al punto 1 cita “il servizio prestato in qualità di personale ATA in altro profilo professionale” rispetto a quello di appartenenza. Tutto ciò sta a significare, per esempio, che colei che presenta domanda per la posizione economica di assistente (amministrativo o tecnico) può chiedere anche la valutazione dell’eventuale servizio prestato come collaboratore scolastico? R: Si. In questo caso la valutazione dell’anno di servizio sarà valorizzata con 1 punto proprio perché trattasi di servizio prestato in altro profilo ATA.
8. D: Chi è già in graduatoria per l’attribuzione della prima posizione economica secondo la previgente disciplina avendo completato il corso di formazione e la prova selettiva può partecipare alla procedura per l’attribuzione della II° posizione economica?
R: Si. Le due posizioni sono indipendenti. Di conseguenza, l’aspirante può legittimamente produrre istanza per l’attribuzione del beneficio economico migliore.
9. D: Sono in graduatoria per l’attribuzione della I posizione economica secondo la previgente disciplina. Se partecipo alla procedura per la II posizione economica decado dalla graduatoria?
R: No. La decadenza non è automatica. Solo se l’aspirante risulterà beneficiario della posizione economica migliore decadrà dalla precedente graduatoria.
di KATIA PIEMONTESE
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