Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è sicuramente quello riguardante il PERSONALE ATA che stia svolgendo il PERIODO DI PROVA e sia ASSENTE per malattia...

Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è sicuramente quello riguardante il PERSONALE ATA che stia svolgendo il PERIODO DI PROVA e sia ASSENTE per malattia.
L'articolo 62 del CCNL 2019/21, sottoscritto il 18 gennaio 2024, dispone espressamente che:
"Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale - è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore; b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
In base ai criteri predeterminati dall’amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007".
ORIENTAMENTO ARAN
A tal fine occorre evidenziare l'Orientamento dell'ARAN in merito:
"Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
Con riferimento al caso in esame l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.
La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate".
Quindi, secondo quanto previsto dall'Orientamento dell'ARAN, la formulazione adottata dall'articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.
di VALENTINA TROPEA