top of page

ATA: la pulizia, il lavaggio degli alunni ed il cambio dei pannolini rientrano tra le mansioni del COLLABORATORE SCOLASTICO? Si tratta di un dovere oppure no? Ci si può rifiutare? Scopriamolo insieme

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

ATA: ci si chiede se la pulizia, il lavaggio degli alunni ed il cambio dei pannolini rientrino tra le mansioni del COLLABORATORE SCOLASTICO. Si tratta di un dovere oppure no?


Un aspetto molto discusso ed oggetto di numerosi dibattiti è proprio quello concernente le mansioni dei Collaboratori scolastici a causa di dubbi interpretativi riguardanti il nuovo CCNL, sottoscritto il 18 Gennaio 2024, in relazione più dettagliatamente alla sezione 

"Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA-Settore scuola" nell'Allegato A. 


Perplessità sorgono in merito ad alcune funzioni che devono svolgere i collaboratori scolastici e più in particolare all'assistenza per gli studenti normodotati nelle scuole dell’infanzia e primaria.

Più precisamente ci si chiede se la pulizia, il lavaggio degli alunni ed il cambio dei pannolini rientrino tra le mansioni del COLLABORATORE SCOLASTICO? Si tratta di un dovere oppure no? Ci si può anche rifiutare?

A tal fine l'Aran, con il suo orientamento del 5 Novembre, dirime finalmente ogni dubbio in merito.

Ribadiamo che l'Aran stessa aveva già fornito delle opportune delucidazioni in relazione alla questione concernente le mansioni dei Collaboratori scolastici.

Più in particolare l’Aran, in una recente risposta fornita a una scuola che chiedeva se, alla luce del nuovo CCNL 2019/2021, il collaboratore scolastico fosse tenuto a svolgere attività di pulizia, lavaggio delle parti intime e cambio pannolino degli alunni, ha chiarito che tale personale è contrattualmente obbligato a fornire assistenza materiale a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.


Quindi attraverso l'orientamento del 5 Novembre, è proprio l'Aran che dichiara espressamente che rimane competenza del collaboratore scolastico l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.


A tal fine riportiamo la risposta dell'Aran, alla luce del suo ultimo orientamento: L’attività di assistenza all’igiene personale è regolata dall’Allegato A del CCNL 18.1.2024 inerente le specifiche professionali dei singoli profili professionali.

In particolare per la figura del Collaboratore Scolastico così recita:


“- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;”;

inoltre sempre nella medesima declaratoria si precisa che:

Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.”


Quanto indicato nell’Allegato A non è innovativo rispetto a quanto previsto già nei previgenti contratti, infatti già la tabella A allegata al CCNL del 29.11.2007 prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

  • per l’area As : coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolgimento di attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia;

  • per l’area A, tra le altre cose: presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47



Pertanto rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini.

Ad ulteriore conferma di quanto indicato si segnala, che alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786.

In tale sentenza, che, peraltro, fa riferimento alla previgente normativa contrattuale e legale, non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale ma anche si precisa:

il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività”.


di VALENTINA TROPEA

NEWS IN
PRIMO PIANO

banner dattILOGRAFIA
NUOVI BANNER - 2 (2000 × 2160 px) (2).jpg
ID CERT (3).jpg
ID CERT (3).jpg
SUCCESSO 1
AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
SUCCESSO 1
BANNER - NUOVA HOME PAGE

GPS 2024 2026

AUMENTA IL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA DOCENTI
BANNER - NUOVA HOME PAGE

INVIACI IL TUO COMUNICATO

ascuolaogginews@gmail.com

A scuola oggi è un portale che tratta notizie su quanto accade nel mondo scuola. Notizie per docenti di ruolo, docenti di sostegno, docenti precari, personale ATA, educatori, genitori e alunni. Inoltre le sezioni dedicate ai membri offrono servizi aggiuntivi: corsi gratuiti e supporto a quanti richiedono informazioni.

bottom of page