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ATA: convocazioni per supplenze, sanzioni per mancata accettazione e scorrimento delle graduatorie delle scuole

Le procedure per le convocazioni dalle graduatorie d’istituto del personale docente e ATA sono...

Convocazioni supplenze da graduatorie di istituto ATA

Le procedure per le convocazioni dalle graduatorie d’istituto del personale docente e ATA sono informatizzate. Le funzioni sono disponibili nell’area del reclutamento del personale della scuola, alla seguente voce del menu “Convocazioni da graduatorie d’istituto del personale ATA” con la possibilità della gestione dell’accettazione della convocazione da parte degli aspiranti interessati attraverso una funzione on line, che consente alla scuola di consultare tutte insieme le risposte alla convocazione fatta. A questo proposito si possono consultare i manuali utente appositamente predisposti e disponibili alla pagina del SIDI “Documenti e manuali - Reclutamento”. Per le convocazioni del personale ATA la normativa prevede che all’aspirante/i individuato/i attraverso il sistema informativo sia inviato un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve includere:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

  • il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;

  • le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti;

  • nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:

    - l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;

    - la data in cuisarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).


Supplenze al 30 giugno su posti residuati ex LSU a. s. 2024/2025

I posti disponibili residuati all’esito della terza procedura assunzionale (di cui all’art. 58, comma 5-septies) degli ex LSU, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività in idonee condizioni igienico-sanitarie (art. 58, comma 5-sexies, del DL 21 giugno 2013, n. 69), possono essere attribuiti mediante il conferimento di supplenze fino al termine delle attività didattiche (la nota ministeriale di prossima emanazione fornirà istruzioni operative in merito).



Le sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio, abbandono di supplenza (art. 7DM 430/2000, nota annuale 115135/2024 sulle supplenze)

SANZIONI

Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da interpello o da messa a disposizione (MAD).

  • Le sanzioni non si applicano per "giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato " (art. 7, comma 5).

  • Eventuali sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).

  • Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

  • Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi), (art. 7, comma 4).


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di CLAUDIO CASTAGNA




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