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ATA 2024, SUPPLENZE SENZA LA CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE?

Aggiornamento: 10 apr

Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio scolastico 2024/2026 è in via di predisposizione ed atteso nelle prossime settimane.





Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio scolastico 2024/2026 è in via di predisposizione ed atteso nelle prossime settimane.

In tale ambito la novità più significativa concerne proprio la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, prevista come titolo di accesso obbligatorio alle graduatorie ATA di terza fascia per tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico, sia per chi è già inserito sia per coloro che entreranno in graduatoria per la prima volta.

A tal proposito possiamo sottolineare come tale certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non darà punteggio.

Daranno invece punteggio altre certificazioni informatiche possedute dai candidati.

Ma ci si chiede cosa succeda a chi si inserirà in elenco o a chi aggiornerà la propria posizione senza il possesso di questo titolo. Il non possedere la certificazione non pregiudicherà la possibilità di svolgere supplenze, a patto che verrà conseguita entro un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni del capo I, titolo IV del CCNL 2019-21.

Quindi a prescindere dal possesso della certificazioni internazionale digitale, tutti verranno inseriti e potranno ambire, in base al punteggio, al conferimento delle supplenze. Chi non presenta la certificazione dovrà farlo entro il 30 aprile del 2025.

Quindi, ad oggi, secondo le indicazioni pervenute dal Ministero dell'istruzione, la funzione della certificazione informatica di alfabetizzazione internazionale è esclusivamente quella di essere titolo di accesso.



ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA


Tutti gli aspiranti avranno un anno di tempo per conseguire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

L’anno si conta a partire dall’entrata in vigore del Capo I, titolo IV sezione scuola, del CCNL 2019-21 (“Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL“).

Tale Capo entra in vigore il 1° maggio 2024, pertanto l’anno di tempo concesso per acquisire la certificazione dovrebbe scadere il 1° maggio 2025.

A tal proposito occorre indicare, per maggiori chiarimenti, i vari profili delle graduatorie ATA di terza fascia, con i relativi requisiti di accesso introdotti dal nuovo CCNL:

  • Assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  • Assistente tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente al settore professionale specifico e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  • Cuoco: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina, e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  • Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado nel campo del “Sistema moda”, e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  • Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo riconosciuto valido per l’esercizio della professione di infermiere, oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  • Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi previsto dal d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV, dimostrando il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento di tale periodo di istruzione.

  • Operatore scolastico: si tratta di un nuovo profilo che assumerà responsabilità aggiuntive nell’assistenza non specializzata agli alunni con disabilità e nel supporto ai servizi amministrativi e tecnici. Sarà richiesto il possesso dell’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa, sarà accettato un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o il “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi previsto dal d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV, dimostrando il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento di tale periodo di istruzione, unitamente alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e alla certificazione di competenze socio-assistenziali.

Operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agroindustriale o Operatore agroambientale o Operatore agroalimentare, o titoli equivalenti, oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. 

In data 18 gennaio 2024, concluse le procedure di controllo, è stato sottoscritto in via definitiva presso l’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell'Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021.  A seguito di tale firma il contratto entra definitivamente in vigore il 19 gennaio 2024 ed esplicherà i suoi effetti nei confronti di 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e Afam (inclusi gli 850mila insegnanti), e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti).



Ricordando che il CCNL è stato sottoscritto da tutte le sigli sindacali tranne dalla UIL SCUOLA ( LEGGI LE MOTIVAZIONI ). Nel medesimo testo sono state inserite due DICHIARAZIONI CONGIUNTE di cui una relativa alla Certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica e l'altra ai Titoli di accesso per l'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni.


CHIARIMENTI SULLA CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Dichiarazione congiunta n. 5

Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale ( ACCREDIA ) che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.

Nello specifico si deduce che non basta che un ente certificatore abbia dei corsi accreditati da ACCREDIA ma necessita che il corso specifico della "Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale" sia accreditato da ACCREDIA e sia aderente agli standard delle due direttive europee in materia, rappresentate dal DigComp (JRC) e dall’e-CF (CEN).


Ad oggi sembrerebbe che nessun ente certificatore abbia la "Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale" accreditata da ACCREDIA secondo gli standard su indicati.


PER VERIFICARE LE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE SEGUIRE

LE SEGUENTI INDICAZIONI


NELLA SEGUENTE SEZIONE INDICARE L'ENTE CERTIFICATORE E DARE L'INVIO



A SEGUIRE SE L'ENTE È PRESENTE COMPARIRANNO UN CERTIFICATO E DUE ALLEGATI. LA VERIFICA VA EFFETTUATA SUL TERZO ALLEGATO CHE CONTIENE LE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE. Se la certificazione è nell'elenco significa che l'accreditamento è presente.

IN DEFINITIVA L'ALLEGATO FONDAMENTALE È IL TERZO CHE DEVE CONTENERE LA "CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE" CON RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE EUROPEE.


Dichiarazione congiunta n. 12

Con riferimento all’Allegato A, le parti precisano che nell’ambito dei requisiti di base richiesti per l’accesso all’Area, l’individuazione specifica del titolo di studio dipende dalla posizione di lavoro da ricoprire. Alla luce di ciò, a titolo esemplificativo, il MIM, laddove bandisca un concorso per Funzionari a cui ipotizza di conferire incarichi di Elevata Qualificazione può richiedere, come requisito minimo, il possesso della laurea magistrale in linea con quanto previsto dalle parti all’allegato D lett. a).


SCARICA IL CONTRATTO


APPROFONDIMENTI AL CCNL 2019 2021

Con riferimento all’aspetto economico, il contratto, grazie alle risorse allocate dal governo e finalizzate dall'Aran, consente di erogare complessivamente significativi aumenti salariali medi mensili; in particolare, 124 euro per i docenti, 96 euro per il personale Ata e 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.



Tra le novità di maggiore rilievo, figurano:

- l'introduzione e relativa regolamentazione del lavoro agile;

- la definizione di un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori.

Per il personale degli enti di ricerca, invece, si rinvia ad una sequenza contrattuale la definizione sia dell'ordinamento professionale che della problematica correlata alle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur).

Il CCNL rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'Istruzione e della ricerca, assicurando un riconoscimento adeguato ai dipendenti che operano in aree fondamentali per la crescita del Paese.


TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER I PRECARI

In primis per i precari sono stati introdotti tre giorni di permesso retribuito al 100%, per motivi personali o familiari, per ogni anno scolastico.

Un riconoscimento che equipara sempre più i trattamenti dei docenti precari a quelli di ruolo. Effettivamente per la prima volta ne andranno a beneficiare anche i 200 mila lavoratori precari che risultano, in fatto di diritti, spesso svantaggiati rispetto ai colleghi di ruolo.

Un diritto comunque non rivolto a tutti i docenti precari, infatti a beneficiarne saranno gli insegnanti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno.

Restano esclusi da questo diritto i supplenti brevi che potranno invece godere solo di permessi non retribuitisino a un massimo di 6 giorni ad anno scolastico, per i motivi di cui all’art. 15/2 del CCNL 2007 ( il dipendente, docente o ATA, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione), documentati anche mediante autocertificazione.


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di VALENTINA TROPEA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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