top of page

Assumere in ruolo anche i docenti vincitori di concorso inseriti in graduatoria tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2024: emendamento Anief al DL 71/24 per non discriminarli

Aniief: "Limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando anche le graduatorie..."



“Limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando anche le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, e comunque non oltre il 10 dicembre 2024”: la richiesta è formulata in un emendamento, proposto dal sindacato Anief, al decreto legge n. 71/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 lo scorso 31 maggio: l’obiettivo del sindacato e dei deputati Latini, Loizzo, Miele che hanno realizzato la proposta è quello di immettere in ruolo anche i vincitori delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre prossimo. Tale procedura, si legge ancora nell’emendamento, prevede che al docente inserito in graduatoria tardivamente, ma comunque entro il 10 dicembre 2021, venga assegnata “la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2024 presso la quale assumono servizio il 1° settembre 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, ai soggetti di cui al secondo periodo è contestualmente assegnata la sede di servizio tra i posti vacanti di cui al secondo periodo a tal fine resi indisponibili per le supplenze”.




“Si tratta di una richiesta in cui crediamo fortemente – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief – e che abbiamo già espresso durante l’audizione dei giorni passati tenuta sempre presso la settima Commissione della Camera dei Deputati, che presto dovrà valutarne la fattibilità e decidere se merita se arrivare al voto dell’Aula di Montecitorio: sarebbe un vero peccato che questo non avvenga. Perché si produrrebbe una discriminazione palese nei confronti dei tanti candidati a diventare insegnanti, che dopo aver vinto il concorso selettivo si ritroverebbero esclusi dall’immissione in ruolo per via di ritardi di cui non hanno alcuna responsabilità”.



L'EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, fermo restando il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;».

2. La disposizione di cui al primo comma si applica ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Riforma 2.1 della Missione 4-C1 del PNRR, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando anche le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2024 presso la quale assumono servizio il 1° settembre 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, ai soggetti di cui al secondo periodo è contestualmente assegnata la sede di servizio tra i posti vacanti di cui al secondo periodo a tal fine resi indisponibili per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2024 sono coperti con le supplenze di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per i vincitori di concorso di cui al secondo periodo che non sono in possesso dell'abilitazione, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno.

5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato della somma di euro 279.000 lordo Stato, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.».


POTREBBE INTERESSARTI ANCHE







TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE









di LA REDAZIONE




SCARICA ORA L'APP DI ASCUOLAOGGI




bottom of page