"Sottoscritta nella serata di ieri 27 giugno 2024, l’intesa Mim/sindacati scuola sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2024/2025 del personale docente, educativo e..."
Sottoscritta nella serata di ieri 27 giugno 2024, l’intesa Mim/sindacati scuola sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2024/2025 del personale docente, educativo e ATA. L’intesa integra e aggiorna le disposizioni di cui al CCNI 2019-2022 confermando l’accesso alle operazioni per il personale docente e ATA in possesso degli specifici requisiti sia per le utilizzazioni sia per le assegnazioni provvisorie.
Punti nodali della trattativa sono stati il superamento dei vincoli di permanenza per i neo assunti e il conferimento di incarichi per la copertura dei posti liberi o vacanti dei DSGA. Su quest’ultimo aspetto recepite in pieno le richieste della FLC CGIL in merito alla definizione dell’ordine di priorità nella procedura che gli Ambiti Territoriali dovranno seguire.
Rispetto ai docenti è stato attenuato il vigente blocco legislativo con l’estensione delle deroghe, anche se non è stato possibile consentire il totale accesso a tutti gli aspiranti a causa dell’indisponibilità del Ministero. Viene garantita la partecipazione ai lavoratori che rientrano nelle categorie di cui al comma 8 dell'art.34 del CCNL 2019/2021, già previste nell'accordo integrativo al CCNI mobilità (vedi allegato G).
È stata aggiunta un’ulteriore deroga, come da nostra proposta, per i docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, poi trasferiti d'ufficio su altra sede della provincia. Particolari tutele previste per le lavoratrici vittime di violenza inserite in specifici percorsi di protezione.
Non ancora comunicate le date di presentazione delle domande.
A seguire i punti dell'intesa raggiunti:
1. Per l’a.s. 2024/25, continuano ad essere applicate le disposizioni del CCNI con le precisazioni di cui ai commi seguenti.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE. Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza.
3. Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24, si applica il precedente comma 2 a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato
4. I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decretolegge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell'ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 5, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all’Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.
5. Considerato quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, del CCNL, ai docenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del CCNI.
6. Laddove l’art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che “avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente (…) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato”, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
7. A seguito delle modifiche apportate all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell’assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all’art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell’assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; “solo figlio/figlia”, art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; “unico parente o affine entro il secondo grado”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, punto IV, e dall’art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all’art.8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e art.18, comma 1, punto IV, lett.h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intendono anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76”.
8. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
9. La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all’art. 3, comma 5 del CCNI si applica anche alle specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia-Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolta dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
10. In considerazione delle novità introdotte a seguito dell’entrata in vigore del CCNL per quanto concerne l’ordinamento professionale del personale ATA, con specifico riguardo alla previsione della nuova area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nella quale è destinato a confluire il personale inquadrato nell’area D del precedente sistema di classificazione, si rende necessario ridefinire le modalità, disciplinate dall’articolo 14 CCNI, con le quali assicurare la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l’Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
b) ai funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all’articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024. Il presente comma sostituisce l’articolo 14 del CCNI.
11. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro.
12. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di: a) comunicazione dei dati personali; b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie. Nel rispetto degli obblighi d’informazione nelle relazioni sindacali, gli Uffici territoriali competenti comunicano alle OO.SS gli esiti analitici delle operazioni di mobilità. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
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di ISABELLA CASTAGNA
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