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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2024/2025: L'INTESA È STATA SOTTOSCRITTA. POTRANNO PRESENTARE DOMANDA ANCHE I DOCENTI DA GPS SOSTEGNO?FACCIAMO CHIAREZZA

Pertanto, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, sia nella provincia che per fuori provincia, tutti i docenti assunti a tempo...



In relazione alla possibilità di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’anno scolastico 2024/25 arrivano sicuramente delle ottime notizie: in particolar modo per i docenti neoassunti 2023/24 da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo per i quali è stata inserita la possibilità di presentare domanda se si rientra nelle deroghe stabilite ed è stato superato l’anno di prova e formazione.


Così come espressamente dichiarato da Cisl Scuola, infatti, è stata sottoscritta l’Intesa per gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie per il 2024/25.


  • Pertanto, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, sia nella provincia che per fuori provincia, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato nonché gli assunti a tempo determinato 2023/24 purché abbiano superato il periodo di prova.


  • Per gli assunti a tempo indeterminato 23/24 e a tempo determinato su sostegno 23/24 la possibilità di presentare la domanda per altra provincia è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’art.34 del CCNL come già avvenuto per la mobilità ordinaria.

In particolar modo:


a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;


b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:


1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;


2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);


3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);


4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);


5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).


d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.



L’Intesa regola la copertura dei posti vacanti di Dsga attraverso procedure diverse da quelle del vecchio art.14 (ora abrogato) consentendo dopo l’attribuzione degli incarichi ad interim volontari l’utilizzo sui i posti disponibili.


Non sono state ancora stabilite le date di presentazione della domanda e quindi si attendono novità al riguardo.


Potranno partecipare alle operazioni di utilizzo:

– Dsga in esubero;

– Funzionari ex area C privi di incarico;

– Personale inserito nella graduatoria della procedura di progressione che non dovessero aver trovato posto;

– Assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e 5 anni e in subordine con diploma e 10 anni;- assistenti amministrativi con II e I posizione economica;

– Altri assistenti amministrativi.













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di VALENTINA TROPEA




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