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ASSEGNAZIONE DI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'A.S. 2024-2025

Per l’anno scolastico 2024/2025, il contingente di assistenti di lingua straniera previsto è pari a 164 unità



Nell’ambito del Programma di scambio di assistenti di lingua straniera, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attuazione dei protocolli esecutivi degli Accordi culturali tra l’Italia e Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, questa Direzione Generale offre ad alcune istituzioni scolastiche italiane l’opportunità di accogliere un assistente di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco) nel corso del prossimo anno scolastico 2024/2025. L’assistente di lingua è un giovane laureato, o studente universitario, con una conoscenza di base della lingua italiana, che viene selezionato nel Paese europeo di provenienza per svolgere attività in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi. In continuità con le modalità organizzative adottate negli anni scorsi, si invitano codesti UU.SS.RR. ad individuare, entro il 25 marzo 2024, le istituzioni scolastiche di ogni grado che accoglieranno l’assistente di lingua, secondo le procedure e i criteri qui di seguito specificati.


Numero di posti e ripartizione regionale

Il numero dei posti di assistente di lingua straniera in Italia è determinato in base alle risorse finanziarie disponibili e alla concreta offerta di assistenti selezionati da ogni Paese partner. Pertanto, il numero definitivo dei posti e la ripartizione del contingente per regione possono essere soggetti a modifiche, in quanto non sono da escludere, in una fase successiva, riduzioni o aggiunte di unità rispetto alle disponibilità comunicate con il presente Avviso. Ciò premesso, per l’anno scolastico 2024/2025, il contingente di assistenti previsto è pari a 164 unità, ripartito come segue:

a) Ripartizione per Paese di provenienza:

▪ Austria n. 14;

▪ Belgio (comunità francofona) n. 3;

▪ Francia n.79;

▪ Irlanda n. 5;

▪ Regno Unito n. 31;

▪ Germania n. 12;

▪ Spagna n. 20.


Ripartizione per Ufficio Scolastico Regionale:




Condizioni di ammissibilità degli istituti scolastici

Gli istituti scolastici devono, all’atto di candidatura:

  • verificare che siano presenti, nell’organico di istituto, almeno 24 ore settimanali di insegnamento curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente. Si fa presente che le ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa analizzata di seguito) e organizzate in maniera che l’assistente possa collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL.

  • assicurare un’adeguata integrazione dell’attività dell’assistente all’interno dell’Istituto, attraverso l’elaborazione di un progetto inserito nel Piano dell’offerta formativa e la designazione di un docente con funzioni di tutor dell’assistente e di coordinatore di tutti i docenti del dipartimento della lingua straniera di riferimento, in considerazione del fatto che l’assistente non è un docente, ma un neolaureato o studente universitario.



Individuazione degli istituti scolastici

Dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per gli istituti scolastici candidati, gli UU.SS.RR. dovranno procedere all’individuazione degli Istituti scolastici assegnatari, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • la presenza di collegamenti alla rete di trasporto pubblico;

  • la prossimità delle scuole richiedenti a sedi universitarie;

  • la possibilità di offrire servizi aggiuntivi all’assistente (alloggio, mensa, ecc..);

  • la valorizzazione della lingua straniera nell’offerta formativa d’Istituto attraverso corsi extracurricolari o altre iniziative o progetti relativi alla lingua per la quale si richiede l’assistente (per es.: sperimentazione CLIL, scambi e gemellaggi, partenariati europei…). Allo scopo di consentire una maggiore diffusione dell’esperienza nell’intero sistema scolastico italiano, si richiede, per quanto possibile, di non concentrare le assegnazioni in una specifica area urbana e di considerare prioritariamente le scuole che non abbiano beneficiato dell’assistente in anni recenti e per più anni consecutivamente.


Registrazione on-line degli istituti scolastici assegnatari e riservisti selezionati

Una volta terminata la selezione, ciascun U.S.R. informerà degli esiti le scuole selezionate e procederà alla loro registrazione on-line attraverso l’apposita funzionalità SIDI. Tale funzionalità sarà messa a disposizione di un referente individuato dall’USR, a cui questa Direzione invierà tutte le informazioni riguardanti il contenuto del presente Avviso e le attività degli assistenti stranieri in Italia. La registrazione delle scuole sul sistema SIDI da parte degli UU.SS.RR., dovrà essere effettuata entro il 25 marzo 2024 e prenderà in considerazione:

  • gli istituti individuati come prioritari per un numero pari a quello del numero di posti assegnati all’area regionale di competenza;

  • un numero congruo di istituti individuati come “riservisti” che subentreranno solo in caso di defezioni da parte degli istituti prioritari.


Richiesta di assegnazione condivisa

Qualora un istituto scolastico non raggiungesse il numero minimo di 24 ore settimanali previste per la lingua di interesse, viene offerta la possibilità di ricevere l’assistente in assegnazione condivisa con un altro istituto, purché quest’ultimo sia in una posizione logistica adeguata, con sedi raggiungibili facilmente a piedi o con mezzi pubblici. Dato che l’assistente è tenuto a svolgere obbligatoriamente un’attività settimanale di 12 ore, le scuole coinvolte in un’assegnazione condivisa devono concordare preventivamente la ripartizione delle ore ed informare tempestivamente l’assistente sul suo impegno orario in ciascuna scuola. Nel caso di selezione di scuole per l’assegnazione condivisa, codesti Uffici scolastici regionali dovranno effettuare la registrazione on-line dei due istituti richiedenti, pena l’esclusione dalla procedura di entrambi, tranne nel caso in cui il singolo istituto registrato dimostri, attraverso i dati inseriti, di essere in possesso di tutte le succitate condizioni di ammissibilità (cf. par. 2).


Procedura di richiesta di assegnazione da parte degli istituti scolastici selezionati Potranno accedere alla procedura di richiesta esclusivamente gli istituti scolastici, prioritari e riservisti, selezionati e registrati on-line dagli UU.SS.RR., che avranno cura di informare preventivamente gli istituti interessati sugli esiti della selezione e sulle modalità di richiesta di assegnazione. Le scuole dovranno presentare la richiesta di assegnazione entro il 10 aprile 2024, tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del MIM, alla pagina dedicata http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia. Il modulo on-line, corrispondente alla lingua straniera di interesse, dovrà essere compilato in tutte le sue parti per ciascuna lingua richiesta (sia in caso di assegnazione come riservista che come assegnataria) e sarà disponibile sul sistema per eventuali correzioni e/o integrazioni fino al termine stabilito. Il modulo prevede un “numero di compilazione” ma anche l’inserimento di un numero di protocollo da parte della scuola che può essere, eventualmente, apposto dopo l’invio dei dati; dopo l’invio, il sistema consentirà la stampa dello stesso che sarà sottoscritto dal dirigente scolastico. Gli istituti scolastici individuati dagli UU.SS.RR. in assegnazione condivisa devono effettuare entrambi le procedure di registrazione on-line. Ciascun Istituto dovrà indicare, nell’apposita sezione del modulo di richiesta, anche i dati relativi all’istituto partner (codice meccanografico dell’istituto di riferimento e nome del dirigente scolastico). Nella richiesta dovrà essere indicato quale dei due istituti fungerà da “istituto erogante”, cioè quello a cui sarà affidata la gestione contabile del compenso mensile all’assistente. La versione cartacea della richiesta sarà conservata dalla scuola per eventuali ulteriori controlli e, ove richiesto, sarà inviata a questa Direzione. In caso di problemi di accesso alla piattaforma gli Istituti devono rivolgersi al referente informatico regionale per la piattaforma SIDI, segnalando il problema anche all’ufficio assistenti all’indirizzo assistenti.linguescuole@istruzione.it e al referente dell’U.S.R. Non saranno prese in considerazione candidature autonome da parte di altre scuole. Alle scuole che non provvederanno ad inviare la candidatura sul sistema on-line non sarà possibile attribuire l’assistente, sebbene indicate come assegnatarie dall’U.S.R., perché la procedura di individuazione delle scuole assegnatarie non permette di prendere in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel modulo, sopraggiunta dopo il termine previsto per la presentazione delle richieste, dovrà essere tempestivamente comunicata alla scrivente Direzione Generale, all’indirizzo e-mail: assistenti.linguescuole@istruzione.it e all’U.S.R. competente. Per le istituzioni scolastiche che hanno subìto accorpamenti a seguito di dimensionamento, la richiesta sarà presentata dalla sede centrale dell’Istituto che accoglie l’Ufficio della dirigenza scolastica.


Procedura di assegnazione dell’assistente

Le assegnazioni degli assistenti alle scuole verranno effettuate dalla scrivente Direzione generale in accordo con le autorità competenti dei Paesi partner, sulla base delle preferenze relative all’area geografica espresse dagli assistenti nel corso delle selezioni nel proprio Paese. La comunicazione dell’assegnazione alle scuole sarà inviata da questa Direzione contestualmente al conferimento dell’incarico all’assistente di lingua, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato nel modulo di partecipazione, orientativamente nel periodo giugno-luglio 2024. Una mancata comunicazione entro tale periodo è da intendersi come un’esclusione dalle procedure di assegnazione, a causa di una sopraggiunta riduzione delle disponibilità o di rinuncia all’incarico da parte degli interessati. Al riguardo, si precisa che fino alla data della presa di servizio, ovvero fino al 1° ottobre 2024, non potranno essere escluse eventuali rinunce all’incarico da parte degli assistenti e, in tal caso, non sarà possibile assicurare di norma una sua sostituzione.


Impegni della scuola assegnataria dell’assistente di lingua

A partire dalla data di assegnazione, il rapporto si instaura direttamente tra l’istituto scolastico e l’assistente ed esso dovrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto all’atto della presa di servizio dell’assistente nell’Istituto, prevista il 1° ottobre 2024. La scuola assegnataria dovrà:

  • offrire all’assistente, già prima del suo arrivo, tutte le informazioni e il sostegno necessario per la ricerca di un alloggio e per l’espletamento delle pratiche di carattere amministrativo connesse con la presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale (comune, prefettura o commissariato di polizia, ASL ecc.), riguardanti l’iscrizione anagrafica e il permesso di soggiorno, quest’ultimo per i cittadini extra UE;

  • assicurare un’adeguata accoglienza nella comunità scolastica e un accompagnamento costante nel percorso di integrazione didattica, curando il suo inserimento nel contesto scolastico e territoriale e fornendo il miglior supporto didattico-pedagogico alla sua attività;

  • stipulare, a partire dal 1° ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, una polizza assicurativa che offra all’assistente, per l’intero periodo di permanenza in Italia, un’adeguata copertura delle spese sanitarie per un costo orientativo dai 400,00 ai 1.000,00 euro a carico della scuola. In alternativa, la scuola potrà assicurare il rimborso, fino ad un massimo di 500,00 Euro, di un’assicurazione valida sul territorio italiano già in possesso dell’assistente (per gli assistenti provenienti da Paesi extra-UE non è possibile avere il visto per l’Italia se non si è già in possesso di assicurazione sanitaria a meno che lo straniero non abbia già diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese. Potrà ovviamente chiedere rimborso alla scuola fino alla suddetta cifra massima indicata).

Nel corso dell’anno, l’istituzione scolastica assegnataria dovrà informare questa Direzione di ogni variazione relativa agli impegni contrattuali dell’assistente come, ad esempio, l’impossibilità di utilizzare l’assistente per il numero complessivo delle 12 ore settimanali o le dimissioni da parte dell’assistente prima della conclusione del servizio nei termini stabiliti dal contratto.


Aspetti organizzativi

Il periodo di svolgimento dell’attività degli assistenti di lingua straniera in Italia è il seguente:



Non è prevista in alcun caso la possibilità di prorogare l’incarico di assistente o di rinnovarlo per l’anno successivo. Pertanto, il servizio prestato dagli assistenti si concluderà tassativamente alle date sopra indicate. Per gli assistenti di lingua cittadini extra-UE, oltre alla copertura assicurativa sanitaria e all’iscrizione anagrafica, è richiesto il possesso del visto per motivi di studio –programma di scambio e mobilità- e il permesso di soggiorno. Il visto è rilasciato dall'Ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero, il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia di riferimento. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi). Ad ogni modo la scrivente Direzione generale prenderà contatti con le relative ambasciate italiane, sedi consolari e Ministero dell’Interno per agevolare gli assistenti nello svolgimento delle suddette pratiche amministrative.


Le attività dell’assistente dovranno svolgersi rigorosamente in compresenza col docente italiano della rispettiva lingua straniera, o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL. Non è ammessa in alcun caso la compresenza dell’assistente con docenti di conversazione straniera e al riguardo si segnala la necessità di limitare l’attività dell’assistente alle sole sezioni in cui non è prevista la presenza di docenti conversatori. È buona prassi programmare con cura le attività dell’assistente e di comunicare tempestivamente l’orario settimanale all’assistente medesimo. Tutte le attività e i materiali che l’assistente proporrà alla classe dovranno essere sempre approvati dal docente che ne valuterà la coerenza con l’età dei discenti, con l’attività curriculare e con gli obiettivi di apprendimento prefissati. Non è possibile affidare all’assistente una classe in via autonoma e, per i viaggi di istruzione, non è possibile designare l’assistente come unico accompagnatore o sostituto del docente accompagnatore. Ferma restando la necessità di nominare un docente tutor, che andrà sostituito in caso di trasferimento di sede o assenze prolungate, nel corso dell’incarico l’assistente potrà collaborare con non meno di due e non più di quattro insegnanti. L’assistente di lingua non è tenuto a partecipare alle attività collegiali, né a correggere elaborati ed esprimere giudizi e voti, essendo la valutazione del singolo allievo una funzione peculiare del docente titolare.

Al momento delle valutazioni periodiche degli studenti, il parere dell’assistente sarà meramente consultivo e riferito al grado di competenza raggiunto dagli allievi nelle abilità orali. Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se recuperate) o per sostenere esami, seppur giustificate, non possono superare il numero di 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno scolastico. In caso di dimissioni prima della fine dell’anno scolastico, ovvero in caso di inizio ritardato (per qualsiasi motivo), il numero dei giorni di assenza consentito subirà una riduzione proporzionale, in funzione del periodo di servizio effettivo. Le ore di servizio non prestate per motivi non dipendenti dalla volontà dell’assistente (scioperi, assemblee, gite scolastiche, ecc…), se non preventivamente concordate con l’assistente, non saranno recuperate. Le ore di attività dell’assistente non prestate nel periodo di sospensione ordinaria e straordinaria delle attività didattiche non devono essere recuperate e non devono essere conteggiate come assenze dell’assistente. Le assenze eccedenti i limiti sopra indicati e le assenze ingiustificate comportano una proporzionale riduzione del compenso mensile. Si possono, invece, giustificare le assenze per partecipare ai seminari organizzati dagli Enti Culturali in Italia dei Paesi partner e al seminario di orientamento e formazione organizzato ogni anno per gli assistenti di lingua straniera in Italia, considerando ciascun giorno di formazione come equivalente a un giorno di regolare servizio. A tal riguardo, si invitano codesti UU.SS.RR. a tener conto della partecipazione degli assistenti di lingua assegnati al proprio territorio in attività formative destinate ai docenti di lingua in servizio, o anche, dell’organizzazione, previa comunicazione a questa Direzione, di giornate informative di accoglienza destinate agli assistenti e al personale dirigente e docente che avranno il compito di ospitarli e affiancarli. Nel mese di ottobre, al fine di facilitare l’inserimento degli assistenti all’interno dell’Istituto, sarà organizzato un webinar formativo e informativo per i docenti tutor e i dirigenti scolastici. Resta inteso che l’attività di assistente di lingua sarà svolta a scuola adottando tutte le precauzioni e le misure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.


Aspetti finanziari

All’assistente di lingua straniera viene corrisposto unicamente un compenso mensile. Tale compenso, assimilabile ad una borsa di studio, ammonta a € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili e corrisponde al netto da erogare in favore degli assistenti di lingua straniera, in quanto non assoggettabile a ritenuta IRPEF e irrilevante ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP. Il compenso sarà completamente a carico della scrivente Direzione, che provvederà ad erogare il finanziamento direttamente alle scuole assegnatarie, in linea di massima in 2 soluzioni. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero al link http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia.



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di CLAUDIO CASTAGNA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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