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ANIEF: "Il ricorso eccessivo a figure precarie potrebbe esporre il nostro Paese al rischio di apertura di una procedura d’infrazione da parte dell'UE. Occorre fare attenzione al contratto post-doc"

"ANIEF non è pregiudizialmente contraria all’introduzione della nuova figura del “contratto post-doc” anche perché simile figura contrattuale esiste nei..."


Si è svolta l’audizione di FLC CGIL e ANIEF in VII Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) sulla discussione del testo e le correlate proposte emendative riferentesi al DdL A.S. 1240 “Valorizzazione e promozione della ricerca”.

Dopo l’intervento della delegazione di Flc Cgil, ha preso la parola il presidente nazionale di ANIEF, il professor Marcello Pacifico, per una complessiva introduzione politica alle tematiche oggetto del DdL, a cui hanno fatto seguito gli interventi dei senatori Castellone e Verducci, per ulteriori approfondimenti sulle proposte migliorative al testo elaborate dal Dipartimento Università ANIEF. Hanno risposto alle sollecitazioni dei senatori e della presidente della commissione l’Ing. Antonio Natale, coadiuvato dalla Prof.ssa Daniela Rosano, auditi in presenza nella sala della Commissione VII.

L’analisi puntuale del DdL A.S. 1240 si inserisce a valle del raggiungimento, lo scorso 9 ottobre, di un testo condiviso tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN, in merito alle figure introdotte dalla Legge 29 giugno 2022, n.79 (Tecnologo a T. Ind., Contratto di ricerca, CEL) e dopo una costante e proficua interlocuzione con i vertici tecnici e di direzione politica del MUR. Pertanto, alcune delle necessità di intervenire sulla materia del pre-ruolo sono state superate a causa della fine dell’impasse che si era verificato in sede ARAN per oltre due anni. Il compromesso che in quella sede si è raggiunto tra le organizzazioni sindacali e la controparte governativa fa esprimere ad ANIEF un giudizio parzialmente positivo in merito al testo definitivo inserito nel CCNL 19-21. Tuttavia, anche se il lavoro di questi due anni è stato certamente migliorativo sia dal punto di vista della normazione del profilo giuridico che della definizione del trattamento economico delle nuove figure introdotte dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, che pertanto sono sin da subito pienamente operative, questo non esime l’associazione ANIEF dal dover evidenziare alcuni principali aspetti critici:


1. ANIEF non è pregiudizialmente contraria all’introduzione della nuova figura del “contratto post-doc” anche perché simile figura contrattuale esiste nei principali paesi europei, e può essere uno strumento essenziale e decisivo per la realizzazione dei progetti PNRR, soprattutto nel suo biennio conclusivo 2024-2026. Tuttavia, ANIEF rileva che l’introduzione di ulteriori figure precarie come quelle contenute nel DdL in discussione potrebbe esporre il nostro Paese ad un concreto rischio di una possibile apertura di una procedura d’infrazione da parte dell’UE soprattutto in questo particolare contesto in cui la Corte Europea di Giustizia ha fortemente stigmatizzato il nostro Paese per il ricorso eccessivo a figure precarie, utilizzate anche dalla Pubblica Amministrazione. Questo contesto ha costretto il governo ad emanare il recentissimo D.L. n.131/2024 (“Attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”).


2. Nel testo del DdL in esame “contratto di ricerca” e “contratto post-doc” presentano caratteristiche molto sovrapponibili tra loro, differenziandosi solo per alcuni aspetti, come la durata e il differente titolo di accesso.


3. Vi sono delle difficoltà nell'individuare una precisa base di calcolo che identifichi in modo chiaro e univoco i limiti di spesa che le istituzioni della ricerca devono rispettare. In merito, ANIEF sottolinea con forza che i limiti di spesa imposti dalla normativa non si applicano ai Contratti di ricerca finanziati con risorse PNRR (Art.26, c.6, Lg. 41/2023).


4. Considerato che è definitivamente esclusa la possibilità di un’ulteriore proroga degli Assegni di ricerca, oltre il 31.12.2024 e sarà altresì impossibile bandire ulteriori posizioni di RTD-A dopo il 30.06.2025, è assolutamente indispensabile consentire agli Atenei e agli EPR di far partire quanto prima i contratti di ricerca e le altre figure contrattuali per la realizzazione e il completamento dei progetti e delle attività previste dal PNRR, con cui è possibile finanziare solo “contratti a tempo determinato”.


5. ANIEF proporrà, durante le audizioni in Commissione Bilancio propedeutiche all’approvazione della LdB 2025, uno stanziamento di 75 Milioni di Euro, da trasferire agli Atenei affinché possano finanziare la prima coorte di Contratti di ricerca. Durante l’audizione, i relatori di ANIEF hanno evidenziato, come già avvenuto in varie occasioni precedenti di confronto pubblico, che sono tuttora nelle disponibilità del MUR circa 390 milioni di Euro di fondi PNRR, non ancora utilizzati, destinati a finanziare progetti di ricerca proposti da Giovani ricercatori.

6. In merito alla retribuzione del Contratto di ricerca (CdR), ANIEF ha sottolineato in ogni sede, che il trattamento economico minimo dev’essere quello previsto dalla Legge 79/2022, ovvero quello del ricercatore confermato a tempo definito (RTD-A/TD).

La prima delle proposte emendative di ANIEF chiarisce definitivamente la natura SUBORDINATA del CdR, marcando la differenza con il Contratto post-doc, che è una parziale rivisitazione dell’Assegno di ricerca (AdR), spesso stigmatizzato per il tipo di natura PARASUBORDINATA dell’attività svolta, e pertanto del tutto mancante delle necessarie e conseguenti tutele connesse al lavoro subordinato.


7. L'introduzione del contratto post-doc e delle borse di assistenti di ricerca oltre al CdR, costituisce ipso facto un allungamento del periodo pre-ruolo, che può protrarsi addirittura fino a 17 anni, rendendo meno attrattivo il mondo della ricerca, considerato anche che già oggi le posizioni precarie costituiscono una parte rilevante (più del 35%) dell’intero organico universitario statale. Per questa ragione ANIEF propone un emendamento che limiti temporalmente il periodo pre-ruolo ad un massimo di sei anni (durata massima della figura del ricercatore in tenure track - RTT).

 

8. Un altro emendamento proposto da ANIEF riguarda il riconoscimento e la valorizzazione del percorso pre-ruolo ai fini del possibile successivo inserimento nel ruolo di ricercatori in tenure-track (RTT). La ratio di base di questo emendamento è la volontà di armonizzare la norma di riconoscimento del percorso pre-ruolo nella successiva posizione di RTT che è attualmente prevista per gli assegnisti di ricerca (AdR) e per gli RTD-A, estendendola anche alle tre nuove figure introdotte dal DdL. Si tratta di una norma che consente di riconoscere e valorizzare il pregresso percorso di precariato, consentendo di accelerare l’avanzamento di carriera a professore associato qualora venga acquisita l’ASN durante il percorso di RTT.


9.  Per gli EPR le ipotesi di introduzione di contratti post-doc e delle borse di assistenti all’attività di ricerca costituiscono nuove forme di lavoro non tutelato e aprono di fatto ad una nuova crescita del precariato negli Enti. Gli Enti Pubblici di ricerca possono già stipulare contratti a Tempo Determinato o Contratti di Ricerca con gli stessi requisiti previsti per i contratti Post-doc, nonché attivare borse di studio. Per questi motivi ANIEF ha chiesto di espungere gli EPR dai destinatari delle norme proposte nel DdL AS 1240.


10. In merito all’introduzione della figura del Tecnologo a Tempo Indeterminato (Art. 24 ter Lg. 240/2010), ANIEF ha proposto una modifica del testo che non ha alcun onere finanziario aggiuntivo a carico della finanza pubblica. Il profilo giuridico ed economico stabilito in sede ARAN, dopo oltre due anni, è considerato da ANIEF un ottimo punto di partenza: l’emendamento proposto prevede una norma di prima applicazione per il reinquadramento nella nuova figura di coloro che già oggi svolgono il ruolo di tecnologo in categoria D o EP. Inoltre, ANIEF sottolinea come questa nuova figura può essere pienamente operativa entro il 2025 e deve costituire il naturale prosieguo di carriera per valorizzare l’esperienza e la professionalità acquisite dai tecnologi a tempo determinato impegnati, soprattutto in questi anni, nella realizzazione dei progetti PNRR.


La maggior parte di tali progetti dovranno proseguire le loro attività anche dopo il 2026 perché decisivi e indispensabili allo sviluppo tecnologico ed industriale del Paese (si pensi ad esempio alla Linea di Inv. 3.1 PNRR - Infrastrutture di Ricerca). Pertanto, subito dopo la conclusione dei lavori dell’audizione, ANIEF ha sottolineato ai senatori della Commissione la necessità di inserire, durante la discussione del prossimo DdL “Milleproroghe 2026”, l’estensione al triennio 2025-2028 della previsione normativa, già contenuta nel D.M. 1098/2022, che prevede una riserva del 50% delle posizioni di Tecnologo a Tempo Indeterminato, prossimamente bandite dagli Atenei e dagli EPR, per quanti attualmente ricoprono il ruolo di Tecnologo a tempo determinato (Art. 24 bis Lg. 240/2010).

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di VALENTINA TROPEA


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