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Ai docenti precari con contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno va data la Carta docente perché vanno equiparati al personale di ruolo. È quanto afferma il tribunale...

"Sottoscrivere una supplenza fino al termine delle lezioni o con scadenza 30 giugno significa essere equiparati a tutti gli effetti, anche per i diritti, ai docenti dii..."

Sottoscrivere una supplenza fino al termine delle lezioni o con scadenza 30 giugno significa essere equiparati a tutti gli effetti, anche per i diritti, ai docenti di ruolo: per questo la Carta del docente deve andare anche ai supplenti. Lo ha ribadito il Tribunale ordinario di Viterbo che a fronte del ricorso prodotto dai legali Anief, in difesa di una insegnante che ha svolto insegnamento tra il 2020 e il 2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire la docente con i 1.500 euro di card per l’aggiornamento più gli interessi nel frattempo maturati.

Nella sentenza, il giudice del Tribunale di Viterbo ha spiegato che meno di un anno fa la Corte di Cassazione “ha chiarito l'evidente equiparabilità ai docenti di ruolo, sia dei docenti che abbiano ricevuto "incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999" o anche "incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999". Discostarsi da tali principi significherebbe perpetrare la situazione di discriminazione tra categorie di docenti del tutto equiparabili tra loro quanto alla natura del servi- zio prestato”. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma, nel commentare la sentenza, sulla “indiscussa posizione presa dalla Suprema Corte di Cassazione lo scorso mese di ottobre che, sulla scia dei precedenti illustri orientamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea, ha di fatto bocciato quella parte della Legge 107/15, da cui nasce la norma, che ha omesso tra i beneficiari della Carta del docente i precari annuali.



È chiaro come il sole, a questo punto, che presentare ricorso gratuito con Anief per chiedere spiegazioni al giudice del lavoro rappresenta ormai una richiesta con altissime percentuali di riuscita nell’obiettivo di recuperare fino a 3.500 euro più interessi, oltre che di ristabilire il rapporto con l’amministrazione su un binario di rispetto dei propri diritti professionali”.


LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VITERBO: LE CONCLUSIONI

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accerta e dichiara il diritto di XXXXXXX al beneficio economico anche solo pro quota di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) svolti e segnatamente per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23;

per l’effetto, disapplicata la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a costituire in favore delle parti ricorrenti attualmente di ruolo o comunque inseriti nelle graduatorie per le supplenze, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione delle somme corrispondenti ai suddetti anni di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;

in favore dei ricorrenti cancellati dalle predette graduatorie condanna il Ministero al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, oltre interessi legali dalla cancellazione dalle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente;

condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricor- rente che si liquidano in € 1.050,00, oltre rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.


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di LA REDAZIONE




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