"Fornite le indicazioni relative alle cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM per..."
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con la nota 637 del 16 gennaio 2025, ha fornito le indicazioni relative alle cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2025/2026.
La nota riporta, tra l’altro, le novità introdotte dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“legge di bilancio 2025”).
Requisiti per il pensionamento (personale docente e tecnico amministrativo).
Pensione di vecchiaia. 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025 con almeno 20 anni di anzianità contributiva .
Pensione anticipata. 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, entro il 31 dicembre 2025.
Quota 103. 62 anni d’età con anzianità contributiva di almeno 41 anni entro il 31 dicembre 2025 (calcolo basato esclusivamente sul sistema contributivo per chi matura i requisiti nel corso degli anni 2024 e 2025).
Quota 102. 64 anni di età e 38 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2022.
Quota 100. almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2021.
Opzione donna. 61 anni d’età (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni) con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2024. Tale opportunità è riservata alle caregivers e alle donne con invalidità di almeno il 74%
APE sociale (caregivers, invalidi, ecc.). 63 anni e 5 mesi d’età con 30 anni di contributi.
N.B. Per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli, fino a 16 mesi di anticipo di età quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.
Docenti
Permanenza in servizio fino a 70 anni
Le/I docenti di ruolo possono chiedere il trattenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva.
La domanda, da presentare entro il 7 febbraio 2025, salvo diverse indicazioni della singola istituzione, non è soggetta a valutazioni di natura discrezionale e non rappresenta un vincolo per i successivi anni accademici.
Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 21 gennaio 2025 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio:
Alle/ai docenti con 65 anni d’età entro il 31 ottobre 2025 con un’anzianità contributiva di o di 41 anni e 10 mesi, se donne o di 42 anni e 10 mesi, se uomini ((la mancata risposta equivale a una manifestazione do volontà di rimanere in servizio).
Alle/ai docenti con 67 anni d’età entro il 31 ottobre 2025 e almeno 20 anni di contributi (la mancata risposta comporta il collocamento a riposo d’ufficio).
Personale tecnico amministrativo
Collocamento a riposo d’ufficio
Alla luce della legge di bilancio per il 2025, l’istituto del collocamento a riposo d’ufficio rimane valido ed efficace solo per il personale tecnico-amministrativo che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2025.
Trattenimento in servizio
Il personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2024 e che non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2024) ha diritto, a domanda, al trattenimento in servizio. L’istanza deve essere inviata entro il 3 febbraio 2025.
Il trattenimento in servizio sarà disposto, al massimo fino al 70° anno di età, entro il 17 febbraio 2025.
La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all’età o all’anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 23 febbraio 2024.
Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni d’età può essere altresì disposto dall’istituzione, a prescindere dall’anzianità contributiva, per proprie esigenze organizzative, previa acquisizione della disponibilità dell’interessato (Legge di Bilancio 2025), nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Il personale tecnico e amministrativo in possesso dei massimi requisiti contributivi può presentare all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 3 febbraio 2025 istanza di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Tempistiche
3 febbraio 2025: termine di presentazione all'istituzione di titolarità delle domande di cessazione, di trattenimento in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale.
13 febbraio 2025: termine per la presentazione dell’ eventuale rinuncia alla domanda di cessazione.
7 febbraio 2025: termine per la presentazione delle domande di permanenza in servizio del personale docente.
17 febbraio 2025: termine per l’accertamento, da parte delle istituzioni, della sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, al trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione; comunicazione dell'eventuale mancata maturazione di tale diritto.
18 febbraio 2025: data in cui si intendono accettate le domande di cessazione dal servizio, senza emissione di un atto formale.
1° novembre 2025: decorrenza delle cessazioni
Accesso al trattamento pensionistico
Le domande dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità:
on-line accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inps.it), previa registrazione;
tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);
tramite l'assistenza gratuita del patronato Inca.
Considerata la complessità della materia e l’importanza di effettuare correttamente le procedure, si consiglia, per la gestione della domanda all’INPS, di recarsi presso le sedi della FLC CGIL e del Patronato INCA CGIL che forniranno assistenza e consulenza competente.
NOTA (pdf)
di ISABELLA PIEMONTESE