Le università potranno presentare le documentate proposte di accreditamento dei nuovi percorsi di formazione inderogabilmente entro il 10 novembre 2023
Il D.P.C.M. del 4 agosto 2023 definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti su posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Al fine di procedere alla definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione della banca-dati CINECA RAD-SUA CdS, ai fini dell’accreditamento iniziale dei percorsi, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. e, in particolare, di quanto previsto nelle linee guida ANVUR adottate il 26 settembre u.s. e pubblicate sul sito dell’Agenzia al seguente link https://www.anvur.it/attivita/formazione-insegnanti/, le Università potranno presentare le documentate proposte di accreditamento dei nuovi percorsi, esclusivamente nella citata banca dati disponibile all’indirizzo https://formazioneinsegnanti.mur.gov.it/ , inderogabilmente entro il 10 novembre 2023 (ore 15.00), utilizzando le credenziali di accesso personalizzate fornite dal CINECA. A tal fine è opportuno segnalare che la chiusura della relativa procedura telematica, da parte delle Istituzioni, sarà considerata quale formale trasmissione delle proposte.
Il decreto MUR di accreditamento è adottato su parere conforme dell’ANVUR sulla base dei requisiti e della procedura indicata dall’art. 4 del D.P.C.M.:
- Il Ministero dell’università e della ricerca, entro 10 giorni dalla data di chiusura della procedura telematica per la presentazione delle istanze di attivazione dei percorsi formativi delle Università e delle Istituzioni AFAM, verifica l’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti di sede e dei percorsi di formazione di cui al comma 3 e al comma 4, lettere a) e b), nonché al comma 5 dell’art. 4.
- L’ANVUR, entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità svolta dal MUR, esprime parere motivato in ordine ai requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g), dell’art. 4, avvalendosi della collaborazione dei Nuclei di valutazione delle Università o delle Istituzioni AFAM, secondo i criteri definiti dalle predette linee guida.
REQUISITI DI SEDE
a) Delibera di costituzione del Centro e designazione del relativo Coordinatore;
b) Costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il Coordinatore e i Direttori di cui al comma 4, lettera c), dell’art. 4
REQUISITI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE
a) Delibera di istituzione e denominazione del percorso formativo;
b) Parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
c) Individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia delle Università, o tra i docenti delle Istituzioni AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso;
d) Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A al D.P.C.M.;
e) Indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’Istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri di cui al comma 5 dell’art. 4, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;
f) Adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;
g) Indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.
FABBISOGNO DI DOCENTI E OFFERTA FORMATIVA
Il DPCM prevede un sistema continuo di stima del fabbisogno fondato su un orizzonte temporale “mobile” di tre anni, con riferimento al quale il fabbisogno di docenti è determinato in modo puntuale per la prima annualità e in modo previsionale sui restanti due anni del triennio.
Pertanto la tempistica di aggiornamento annuale della stima del fabbisogno consente al sistema universitario e AFAM di adeguare tempestivamente l’offerta formativa al fabbisogno richiesto.
L’offerta formativa presentata dalle Università e dalle Istituzioni AFAM dovrà essere programmata alla luce del fabbisogno comunicato dal Ministero dell’istruzione e del merito in coordinamento con gli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’attivazione di percorsi che siano rispondenti al fabbisogno e adeguati a garantire la selettività delle procedure concorsuali con riferimento alle singole classi di concorso, avendo sempre come obiettivo la qualità dell’offerta formativa, che deve essere commisurata alla sostenibilità.
Contenuti dell’offerta formativa
L’offerta formativa del percorso di formazione iniziale è erogata secondo le modalità stabilite dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017. I cinque allegati al DPCM individuano le differenti tipologie dei percorsi formativi e i relativi CFU/CFA e sono riferiti, nello specifico:
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