In Gazzetta Ufficiale il DPCM, relativo ai corsi di formazione per abilitazione docenti, che fa chiarezza sull'accesso a numero chiuso. Scopriamo come funziona l'individuazione del numero dei potenziali docenti abilitati.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, che regolamenta l'abilitazione docenti, il primo quesito fondamentale, che sta veramente a cuore ai potenziali docenti, della scuola secondaria del sistema scolastico italiano, è se questi percorsi saranno o meno a numero chiuso.
Iniziamo con il dire che sono state confermate le tre tipologie di corsi di formazione abilitanti, da 30 / 36 / 60 CFU. ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO? COSTO MASSIMO DEL PERCORSO 2500 EURO. FREQUENZA OBBLIGATORIA PER L'ACCESSO ALLA PROVA FINALE (presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa).
SCARICA IL DECRETO
Ricordiamo che l’avvio dei corsi di formazione abilitanti per la scuola secondaria è parte della revisione del sistema di reclutamento, una delle 6 riforme previste dal nostro Paese nella Missione 4 Istruzione e Ricerca del PNRR. Il DL 75 del 22 giugno 2023, convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata il 16 agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale, è intervenuto sulla materia.
In merito ai corsi di formazione abilitanti per la scuola secondaria su quali aspetti interviene il DPCM?
Il DPCM interviene su diversi aspetti, che vanno dai contenuti formativi, struttura dell’offerta (60 CFU/CFA), presenza obbligatoria, modalità di svolgimento della prova finale e costi.
QUANTI INSEGNANTI POTRANNO ACCEDERE AI PERCORSI ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO da 30, 36 e 60 CFU?
Andando con ordine possiamo affermare che è il Ministero dell’istruzione e del merito che individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.
Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:
a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) .
Il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato.
Con il decreto che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM.
Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell’università e della ricerca, indicano, in un’apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso.
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno, nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.
Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo. L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.
In definitiva, anche se molto articolata e di difficile gestione, quindi la risposta alla domanda se l'accesso sarà o meno a numero chiuso è no in quanto le università, in caso di superamento del livello sostenibile, possono programmare a livello locale l'accesso ai percorsi per come indicato nel decreto.
Riassumiamo le novità
Quali tipologie di corsi verranno attivati:
Percorsi formativi in ingresso abilitanti da 60 CFU CFA, istituiti e destinati a coloro che intendono insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria. questi corsi offrono un'ampia formazione, compresa l'attività di tirocinio diretto e indiretto ( SCOPRI NEL DETTAGLIO IL PERCORSO DIDATTICO CLICCA QUI ).
Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o per docenti specializzati su sostegno
Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
Percorsi formativi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso
Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati
1. Corsi abilitanti da 60 CFU: organizzazione e accesso
Titolo di accesso: è quello che consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso della scuola secondaria secondo la normativa vigente. Inoltre possono accedere ai corsi coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli che danno accesso all’insegnamento. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. I CFU/CFA da acquisire sono aggiuntivi rispetto a quelli del percorso universitario. Riserva di posti: la norma prevede per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale una riserva di posti per le seguenti categorie:
coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti
coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 73/21
i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
Focus ITP: fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per Insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi (i medesimi titoli, entro i medesimi termini, saranno quindi validi anche ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti).
Organizzazione corsi: per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Struttura del percorso: è prevista l’acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica, e inoltre attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
Prova finale: consiste in una prova scritta e in una lezione simulata. La prova scritta prevede una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso. La lezione simulata richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso
2. Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso oppure specializzati sostegno
I docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione Iniziale. I contenuti della formazione riguardano l’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi possono essere svolti anche mediante modalità telematiche sincrone, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati per la formazione abilitante.
3. Percorsi formativi transitori abilitanti da 30 CFU
I docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis” potranno conseguire l’abilitazione con corsi da 30 CFU/CFA.
4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022
Sono utili per accedere ai concorsi banditi fino a fine 2024, in caso si vinca il concorso sono previsti percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo il concorso. Sono rivolti a quei laureati che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022 e che quindi, per poter partecipare ai prossimi concorsi, devono acquisire i 30 crediti formativi. Nell’ambito dei 30 CFU/CFA è prevista l’acquisizione di competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche e lo svolgimento di attività di tirocinio diretto.
5. Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati
Questi corsi saranno attivati per coloro che partecipano ai prossimi concorsi senza essere già in possesso di abilitazione. Parliamo quindi
di docenti che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;
di coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
di coloro che partecipano con il titolo di accesso + 30 CFU/CFA
Formazione iniziale docenti nella provincia di Bolzano
Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria potrà avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale.
di ISABELLA CASTAGNA
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