Ferie non utilizzate e Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), l'indennità mensile di disoccupazione istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su...
Oltre 150mila insegnanti precari dal 1 luglio sono tornati ad essere disoccupati. Sono tutti i supplenti annuali con scadenza del contratto al 30 giugno 2024. Si tratta del raggruppamento più importante di docenti precari, che coinvolge anche quasi 100mila insegnanti di sostegno, con o senza specializzazione, assunti per coprire i cosiddetti posti in deroga collocati inopinatamente per legge negli organici di fatto e non in quelli di diritto (dove dovrebbero andare perché sono cattedre a tutte gli effetti senza titolare).
FERIE
Prima di parlare dell'indennità di disoccupazione trattiamo il tema ferie non utilizzate. I docenti precari che rimarranno a casa dovrebbero trovarsi pagate tutte le ferie non utilizzate nel corso dell’anno: qualora, come spesso accade, dovessero non ‘spuntare’ nella busta paga stipendiale le somme equivalenti ad ogni giorno di ferie non goduto, allora è bene che presentino ricorso con il sindacato, perché solo qualche giorno fa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, ha dato piena ragione alla tesi sostenuta dai legali Anief confermando che le ferie dei precari al 30 giugno vanno sempre retribuite”. Tale posizione, peraltro, non è differente dai molteplici casi già affrontati da diversi tribunali (come la sentenza della Corte d’appello di Firenze) e dalla Cassazione stessa in diverse pronunce (ad esempio la sentenza n. 23934/2020, la sentenza n. 21780/2022 e l’ordinanza n. 14268/2022). PER APPROFONDIMENTI ( CLICCA QUI )
NASPI
A seguire diamo le indicazioni necessarie per comprendere cos'è la NASPI, a chi è rivolta, decorrenza e quanto spetta. Nozioni sicuramente necessarie a quanti si accingono per la prima volta a presentare domanda di NASPI ma utili a quanti hanno già esperienza nel richiedere tale indennità.
1. COS'È
LA Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato.
2. A CHI È RIVOLTA
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Come funziona
3. DECORRENZA E DURATA
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.
4. QUANTO SPETTA
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.352,19 euro per il 2023).
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.352,19 euro per il 2023), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.352,19 euro per il 2023) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2023 a 1.470,99 euro).
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